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Statuto Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) Approvato dalla Assemblea Nazionale
di Rimini il 9-10-11 maggio 2003 Art. 1E’ costituita la Confederazione
sindacale a carattere nazionale denominata “CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE”
(C.U.B.) Art. 2 La Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) è un’organizzazione intercategoriale che riunisce le strutture
sindacali delle singole organizzazioni che vi aderiscono. Art. 3 La Confederazione Unitaria di base
(C.U.B.) è un sindacato: ·
fondato
sui principi di solidarietà, giustizia sociale, uguaglianza, democrazia,
autonomia, pacifisti ed ecologici e si riconosce nei valori della resistenza; ·
fortemente
radicato nei luoghi di lavoro e nella società, che fonda la sua azione sulla
contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo dì regolazione
democratica degli interessi diversi presenti nella nostra società; ·
che
esprime le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di
lavoro e nella società; ·
capace
di andare oltre il diritto uguale, al fine di valorizzare le differenze,
realizzare effettiva pari opportunità, salvaguardare le minoranze, tutelare i
diritti personali indisponibili; ·
impegnato
a realizzare il diritto di tutti i lavoratori/lavoratrici ad eleggere con voto
segreto i propri rappresentanti sindacali aziendali; ·
che
intende operare affinché sia riconosciuto ai lavoratori/lavoratrici il diritto
a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi e sulla nomina delle
delegazioni alle trattative; ·
che
si oppone a qualsiasi forma di limitazione del diritto di sciopero e contro ogni
monopolio da parte degli apparati sindacali, che rivendica la piena titolarità
per i lavoratori/lavoratrici dei diritti essenziali; ·
che
punta ad affermare il diritto alla casa per ogni persona; ·
che
pone sullo stesso piano lavoratori/lavoratrici italiani e stranieri garantendo a
tutti eguali diritti; ·
che
fa propria la battaglia dei soggetti deboli socialmente e fisicamente
svantaggiati battendosi per la loro integrazione lavorativa e sociale; ·
autonomo
dai partiti, dai padroni, dai governi e dallo stato; ·
che
si batte per consistenti riduzioni dell’orario di lavoro, che si propone
contro la disoccupazione, per l’emancipazione, la ridistribuzione fra tutti
del lavoro esistente e necessario; ·
che
opera per un ambiente vivibile dentro e fuori i luoghi di lavoro, contro il
degrado ambientale e sociale. Impegnato per una riconversione ecologica della
produzione, dell’economia e per affermare un nuovo modello di sviluppo; ·
impegnato
sul terreno di un nuovo internazionalismo che affermi una nuova fase di pace e
disarmo anche attraverso la riconversione dell’industria bellica; ·
a
fianco dei lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo e dei popoli in lotta per
l’autodeterminazione. ·
impegnato
perché la differenza di genere e di sesso sia riconosciuta come valore che
arricchisce il nostro sindacato e la società. Dobbiamo rappresentare gli
interessi dei lavoratori, donne e uomini, che in quanto tali, sono diversi e
vivono condizioni differenti. Art. 4La Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) ha come soci le federazioni nazionali delle organizzazioni aderenti.
L’assemblea nazionale avvia un processo di riassetto organizzativo con
l’obbiettivo finale di realizzare la Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.)
quale unica organizzazione confederale articolata per federazioni nazionali
verticali. Gli iscritti alle organizzazioni
sindacali aderenti sono iscritti di diritto alla Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.). L’iscrizione avverrà attraverso un’unica tessera rilasciata dalla
Confederazione. Art. 5 La Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) non vuole e non intende in alcun modo porsi quale struttura gerarchica
che interferisce nell’attività delle singole organizzazioni aderenti. E’ fatta espressamente salva la totale
incondizionata autonomia di ogni organizzazione aderente. E’ fondamentale promuovere la presenza
delle donne in tutti i livelli dell’organizzazione sia territoriali, regionali
e nazionali della Cub, come arricchimento della nostra organizzazione La Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) rappresenta le singole organizzazioni sindacali aderenti nelle
trattative e nella stipula di accordi concernenti questioni di carattere
generale che investono i diritti e gli interessi di tutti i
lavoratori/lavoratrici aderenti. Le singole organizzazioni sindacali
aderenti hanno la massima autonomia nella definizione delle piattaforme
contrattuali di settore. Ogni organizzazione sindacale aderente
dovrà però informare la Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) circa i
contenuti delle piattaforme. In ogni caso è obbligatoria la
discussione preventiva dell’insieme della confederazione prima della firma dei
contratti nazionali di categoria. Solo in virtù di un mandato apposito di
una singola organizzazione aderente la Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.)
può essere chiamata a rappresentare i lavoratori/lavoratrici iscritti/e a
quella organizzazione. Art. 6 Sono organi della Confederazione
Unitaria di Base (C.U.B.) l’Assemblea dei delegati, il Consiglio Nazionale, il
Coordinamento e i Coordinatori e i Rappresentanti Legali. Le decisioni sono assunte in tutti gli
organi a maggioranza dei due terzi delle organizzazioni sindacali aderenti e dei
partecipanti, salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito nel presente
statuto. Le decisioni sono valide con la presenza del 50%+1 delle organizzazioni
aderenti e dei partecipanti. Gli
organismi della Cub restano in carica 4 anni. Art. 7 L’Assemblea, il Consiglio Nazionale e
il Coordinamento Nazionale sono espressi dalle organizzazioni sindacali aderenti
e sono composte dai delegati designati dalle stesse, sulla base di una quota
uguale per tutte le organizzazioni sindacali ed una quota proporzionale agli
iscritti/e. Art:8L’Assemblea
dei delegati/e è il massimo organo deliberante che si riunisce ogni quattro
anni. La convocazione straordinaria dell’Assemblea può essere richiesta dal
Coordinamento a maggioranza dei 2/3 (due terzi). L’ordine del giorno
dell’Assemblea è fissato dal Coordinamento e deve essere reso noto almeno tre
mesi prima della convocazione. L’Assemblea decide l’indirizzo
generale, la linea politica, il modello organizzativo, le modifiche statutarie
della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.). Art.9Il Consiglio Nazionale ha il compito di
attuare le linee politiche definite dall’Assemblea Nazionale e di assumere
tutte le decisioni attinenti le iniziative della Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.). Il
Consiglio Nazionale è formato da 120 componenti designati dalle singole
organizzazioni aderenti e per una quota che verrà fissata dal Coordinamento
Nazionale, da componenti delle Cub Regionali al completamento del processo di
costituzione delle stesse. Il
Consiglio Nazionale viene convocato dal Coordinamento Nazionale almeno una volta
l’anno. Art.10 Il
Coordinamento Nazionale della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) composto
da 45 componenti, designati dalle singole organizzazioni aderenti, attua le
decisioni sindacali e organizzative nell’ambito delle delibere approvate
dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale, elegge i 6 Coordinatori
Nazionali e i 2 Rappresentanti Legali e convoca l’Assemblea Nazionale. Il
Coordinamento nomina 2 rappresentanti legali, che assumono in modo congiunto la
rappresentanza legale della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) nei
confronti dei terzi e dei pubblici poteri.Il loro incarico ha durata di quattro
anni, possono essere revocati e sostituiti da altri componenti del Coordinamento
Nazionale. In
ogni momento la singola organizzazione sindacale può revocare il mandato a
ciascun componente designato/a e sostituirlo/a con un altro/a. Il
Coordinamento Nazionale viene convocato di norma una volta al mese. Il
Coordinamento determina anno per anno il contributo di iscrizione alla
Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) che dovrà essere versato da ogni
singola organizzazione sindacale aderente. Art. 11 I Coordinatori Nazionali nel numero di 6
hanno il compito di convocare il Coordinamento Nazionale e di attuarne le
decisioni. Il loro numero può essere variato sulla
base di quanto previsto dal Regolamento attuativo dello Statuto. Art. 12 E’ incompatibile la carica di
componente di organismi direttivi ed esecutivi della Confederazione Unitaria di
Base (C.U.B.) con incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed
esecutivi di partito. Art. 13La Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) si articolerà attraverso la costituzione di organismi di ambito
Regionale e provinciale. Le Cub Regionali e provinciali hanno il
compito di sviluppare l’iniziativa sindacale a livello locale e nei confronti
delle controparti istituzionali nell’ambito delle linee strategiche e delle
decisioni individuate ed assunte dal Coordinamento Nazionale. Le
organizzazioni assicureranno alle proprie strutture territoriali risorse
adeguate a svolgere sia l’attività propria che quella confederale attraverso
la definizione della quota contributiva di titolarità delle strutture stesse. Art. 14 La Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) è impegnata a realizzare il diritto di tutti i lavoratori e
lavoratrici ad eleggere con voto segreto i propri rappresentanti sindacali
aziendali. Ai rappresentanti sindacali aziendali va
riconosciuta la piena titolarità della contrattazione aziendale. Tutte
le organizzazioni sono tenute ad utilizzare la sigla Cub affiancata a quella di
categoria, in tutte le iniziative pubbliche a partire dalle elezioni della RSU. La Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) intende operare affinché sia riconosciuto ai lavoratori/lavoratrici il
diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi e sulla nomina
delle delegazioni alle trattative. La Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) per la definizione delle proprie proposte rivendicative e di iniziativa
è impegnata a realizzare la consultazione degli iscritti/e e dei
lavoratori/lavoratrici ed a definire, in modo conclusivo, le proprie proposte al
termine di una consultazione democratica. Art. 15 Le entrate ordinarie della
Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) sono costituite dal contributo
associativo delle singole organizzazioni sindacali aderenti, secondo le modalità
definite anno per anno dal
coordinamento nazionale. La gestione amministrativa è di competenza del
Coordinamento, che può nominare un Tesoriere. Il Patrimonio della Confederazione
Unitaria di Base (C.U.B.) è costituito dai contributi dei soci e da tutti i
beni mobili e immobili da essa acquisiti o ad essa pervenuti per qualsiasi
titolo o causa. Le singole organizzazioni sindacali aderenti non possono
chiedere la divisione del fondo comune. Art. 16 Il Coordinamento può decidere di
sottoscrivere patti federativi e/o patti di consultazione preventiva con altre
organizzazioni di base; patti che devono impegnare le organizzazioni contraenti
alla consultazione reciproca e preventiva sulle proposte di iniziativa e a non
attuare meccanismi concorrenziali. Art. 17 Il Coordinamento può aderire ad
organismi internazionali su apposito mandato dell’Assemblea. Art. 18 Sarà favorita l’ammissione nella
Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) di altre organizzazioni purché ne
accettino espressamente gli obbiettivi, i metodi, lo statuto, la disponibilità
al processo di riorganizzazione verticale e la rottura netta con le iniziative
di cgil, cisl, uil. Le adesioni alla Confederazione Unitaria
di Base (C.U.B.) sono accettate dal Coordinamento. L’ammissione
alla Confederazione Unitaria di Base di ogni nuova organizzazione sindacale
comporta la designazione, da parte della stessa, di almeno un rappresentante nel
Coordinamento Nazionale e dell’Assemblea Nazionale. Art. 19 Le organizzazioni sindacali aderenti
possono recedere dalla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) in qualsiasi
momento. Da tale momento cessano i versamenti a
favore della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.). Art. 20 L’Assemblea Nazionale dei delegati/e
può decidere a maggioranza di 2/3 (due terzi) la disaffiliazione, per gravi
motivi, di ciascuna delle organizzazioni aderenti. Art. 21 In caso di recesso o disaffiliazione il
patrimonio resta indiviso e a disposizione della Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) La singola organizzazione sindacale che
cessi di aderire alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) non potrà
vantare alcun diritto sul fondo comune. Art. 22 La Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) potrà costituire enti operativi specifici per taluni settori di
attività quali la previdenza e l’assistenza fiscale, sociale, la formazione
professionale, il tempo libero. Art. 23 Le
modifiche al presente statuto possono essere assunte dall’Assemblea Nazionale
con maggioranza qualificata di 3/4 (tre quarti) delle organizzazioni e dei
partecipanti all’assemblea. Le decisioni sono valide in presenza del 50%+1 delle organizzazioni e dei partecipanti. Art. 24 Le norme attuative del presente Statuto sono definite dal Coordinamento Nazionale attraverso un apposito regolamento.in formato .zip
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